Aumentano dal 2016 i
requisiti
per andare in
pensione,
in attuazione
dell’adeguamento
alle speranze di
vita, con
quattro mesi in più
di età e un
adeguamento di 0,3
punti per chi ancora
si ritira con il
sistema delle
quote:
la circolare
INPS 63 del 20 marzo
2015 spiega nel
dettaglio tutti i
requisiti per le pensioni
delle varie
categorie di
lavoratori (uomini o
donne, dipendenti o
autonomi). Il
riferimento
normativo è il
decreto ministeriale
del 16 dicembre 2014,
in attuazione dell’articolo
12, comma 12 bis,
del decretolegge
7/2010. Vediamo
con precisione come
si alza dal primo
gennaio 2016 l’età
pensionabile per le
pensioni di
vecchiaia,
di anzianità,
e per la pensione
anticipata.
Pensione di vecchiaia
Le regole generali per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono quelle previste dalla Riforma Fornero, articolo 24 Dl 201/2011, armonizzata con l’adeguamento alle speranze di vita. Vediamoli in tabella.
Attenzione: per chi
ha il primo
accredito
contributivo dopo il
primo gennaio
gennaio 1996,
l’adeguamento alla
speranza di vita si
applica al requisito
anagrafico previsto
dall’articolo
24, comma 7, della
Riforma Fornero,
quindi in pratica
l’età pensionabile,
dal primo gennaio
2016, è pari a
70 anni e 7 mesi.
Pensione anticipata
Anche qui, la norma
di riferimento è la
Riforma delle
pensioni Fornero di
fine 2011. La
differenza
principale con la
pensione di
vecchiaia è che vale
il requisito
contributivo.
Vediamo come cambia
dal 2016:
Se il primo accredito contributivo è successivo al primo gennaio 1996, si applica il requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 11, della Riforma Fornero, per cui l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e il rispetto delle soglie minime è pari, dal primo gennaio 2016, a 63 anni e 7 mesi.
Pensione di anzianità
Bisogna aggiungere tre punti decimale alle quote (formate da età anagrafica + anzianità contributiva) previste dalla legge 243/2004. Quindi, per coloro che possono ancora andare in pensione con il sistema delle quote, a partire dal primo gennaio 2016 i requisiti sono 35 anni di contributi a cui si aggiunge un’età anagrafica di 61 anni e 7 mesi per i dipendenti, con raggiungimento di quota 97,6, e un’età di 62 anni e 7 mesi per gli autonomi, con raggiungimento di quota 98,6. Le modalità di calcolo della quota non cambiano. Ecco alcuni esempi:
Restano fermi i diversi calcoli (previsti nella circolare INPS) relativi a personale delle Forze Armate, forze di polizia e vigili del fuoco, Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso, ai vigili del fuoco.