Collegio Nazionale Capitani

Lo Statuto del Collegio

Capo I - Del Collegio Nazionale

Capo II - Dei Collegi Compartimentali

Capo III - Delle Delegazioni

Capo IV - Del patrimonio del Collegio Nazionale e dei Collegi Compartimentali

Capo V - Disposizioni finali

Applicazione Statuto

Regolamento di applicazione dello Statuto del Collegio Nazionale Capitani L.C. e M.

Fondo di Solidarietà

Regolamento interno del Fondo di Solidarietà del Compartimento di Napoli

CAPO I - DEL COLLEGIO NAZIONALE

Art. 1 - Definizione

Il Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Macchina è una Associazione professionale indipendente senza fini di lucro, con Organi, Ordinamento e Amministrazione stabiliti dal presente Statuto. È inoltre un Ente con Personalità Giuridica. La Sede legale è in Genova.

Art. 2 - Scopi

Il Collegio ha i seguenti scopi:

* l'assistenza morale e l'elevazione culturale dei Soci;
* la tutela del prestigio professionale dei Soci in ogni campo;
* la programmazione e gestione dei corsi professionali di qualificazione, perfezionamento, specializzazione ed aggiornamento del settore mare, in virtù della legge quadro 21 dicembre 1978 n° 845 in materia di formazione professionale, in armonia con le rispettive leggi delle singole Regioni, e loro modificazioni;
* la difesa dell'ambiente marino.

Per poter svolgere più efficacemente l'attività diretta ai detti scopi, il Collegio si adopererà per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quale unico rappresentante della categoria dei Capitani, al di fuori della sfera propriamente sindacale.

Art. 3 - Giurisdizione
Del Collegio fanno parte i Collegi Compartimentali.

Art. 4 - Associati
Al Collegio possono essere associati - con deliberazione del Consiglio Nazionale - le persone giuridiche che, condividendone gli scopi statutari, intendono coadiuvarlo nel raggiungimento degli stessi, nonché le associazioni di categoria del personale marittimo.

Art. 5 - Competenza
Il Collegio ha competenza in tutti i problemi di carattere costitutivo, organizzativo, disciplinare e ha giurisdizione su tutti i Collegi Compartimentali.

Art. 6 - Organi
Sono organi del Collegio:

* il Presidente;
* i Vice Presidenti;
* il Consiglio;
* la Giunta Esecutiva.

Art. 7 - Presidente
È tale di diritto il Presidente del Collegio Compartimentale con il maggior numero d'iscritti. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Collegio e sovrintende la gestione. In caso d'assenza e/o impedimento temporaneo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente in carica del Compartimento con il maggior numero d'iscritti. Il Presidente può essere coadiuvato da un Segretario scelto dal Consiglio.

Art. 8 - Vice Presidente
Sono tali di diritto i Presidenti degli altri Collegi Compartimentali e il Vice Presidente del Collegio Compartimentale con il maggior numero d'iscritti, di categoria diversa da quella del Presidente. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 9 - Consiglio: composizione
Il Consiglio è composto da:

* il Presidente Nazionale;
* i Vice Presidenti Nazionali:
* i Consiglieri.

Consiglieri sono: I Vicepresidenti dei Collegi Compartimentali di specialità diversa da quella del Presidente; gli eletti dai Consigli Direttivi Compartimentali in ragione di uno ogni 500 (cinquecento), o frazione di cinquecento Soci ordinari iscritti nel numero massimo di sei per Compartimento.

Art. 10 - Consiglio: competenze
Il Consiglio:

* indirizza l'attività dei Collegi Compartimentali;
* controlla e ratifica tutti gli atti dei Consigli Direttivi compartimentali ferma restando la loro piena responsabilità nella gestione ordinaria;
* decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari dei consigli dei Probiviri;
* ratifica la nomina e/o la revoca dei Delegati responsabili delle delegazioni;
* ratifica la nomina dei soci onorari;
* delibera sull'ammissione degli associati di cui all'Art. 4 dello Statuto;
* sceglie e nomina il Segretario;
* stabilisce le quote associative;
* indice i Congressi attinenti a problemi vitali per il Collegio e la categoria dei Capitani;
* esercita le altre funzioni previste dallo Statuto;
* il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria quando la Presidenza lo richiede necessario o a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio
Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In via straordinaria sono fatte in tempi brevi a mezzo fonogramma. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, se non altrimenti disposto dallo Statuto e dal Regolamento. Ciascuno dei Membri può essere portatore, al massimo, di due deleghe. In caso di parità di voti, la maggioranza è determinata dal voto di chi presiede.

Art. 12 - Giunta esecutiva: composizione
La Giunta esecutiva è composta da:

* il Presidente;
* i Vice Presidenti;
* il Segretario.

Art. 13 - Giunta esecutiva: competenze
La Giunta esecutiva è l'Organo operativo del Collegio.

Art. 14 - Giunta esecutiva: riunione
La Giunta esecutiva si riunisce almeno ogni due mesi concordando data e luogo tra i membri.

Art. 15 - Sostituzione Consiglieri
In caso di cessazione della carica di uno dei Consiglieri per qualsiasi causa, verrà nominato dal Consiglio, su designazione del Collegio Compartimentale interessato, un nuovo Consigliere.

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CAPO II - DEI COLLEGI COMPARTIMENTALI

Art. 16 - Definizione
I Collegi Compartimentali devono essere costituiti da almeno 250 (duecentocinquanta) Soci ordinari e si gestiscono in maniera autonoma, salvo controllo e ratifica di tutti i loro atti da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 17 - Competenza
Il Collegio Compartimentale provvede all'organizzazione e amministrazione del proprio Compartimento e delle Delegazioni da esso dipendenti.

Art. 18 - Dei Soci Ordinari
Possono essere Soci Ordinari tutti coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

* Capitano Superiore L.C. e Macchina;
* Capitano di Lungo Corso e Macchina;
* Aspirante C.L.C. e C.M.

Gli Aspiranti hanno diritto al voto nell'Assemblea e nelle elezioni alle cariche sociali, ma non sono eleggibili. Alle cariche sono eleggibili soltanto i Soci Capitani Superiori di L.C. e M. o Capitani L.C. e M.

Art. 19 - Dei Soci Onorari e Aderenti
Possono essere nominati Soci Onorari persone particolarmente distintesi nel campo marittimo, benemeriti della loro dedizione agli scopi perseguiti dal Collegio. Si distinguono in Soci Onorari nazionali, nominati dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei suoi Componenti, e Compartimentali, nominati - con la stessa maggioranza - dai Consigli Direttivi Compartimentali. I Soci Aderenti sono indicati dall'Art. 16 del Regolamento. I Soci Onorari ed Aderenti non sono ammessi al voto né alle cariche sociali.

Art. 20 - Perdita dello "status" di Socio
Lo "status" si perde:

* per dimissioni;
* per radiazione, in caso di gravi violazioni dell'etica professionale, o per illeciti gravemente lesivi degl'interessi o del prestigio dell'Associazione;
* per morosità: tale è considerato il ritardo di oltre un anno nel versamento della quota sociale.

La radiazione dall'Albo dei Soci è adottata dal Collegio Compartimentale su proposta del Collegio dei Probiviri. L'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia del provvedimento di cancellazione, può proporre impugnazione davanti al Consiglio Nazionale.

Art. 21 - Diritti
I Soci Ordinari hanno diritto a:

* essere iscritti nell'Albo dei Soci;
* frequentare i locali del Collegio nelle sue Sedi, usufruire di tutti i suoi servizi, partecipare a tutte le sue manifestazioni;
* presentare proposte di studi e/o aggiornamenti.

Art. 22 - Doveri
i I Soci hanno il dovere:

* di tenere una condotta conforme all'etica professionale e alle leggi che disciplinano l'esercizio della professione; in ogni caso, il loro comportamento non deve essere tale da compromettere gl'interessi ed il prestigio del Collegio;
* di collaborare alla vita sociale dell'Associazione;
* di versare le quote sociali annuali.

Art. 23 - Organi
Gli Organi del Collegio Compartimentale sono:

* l'Assemblea dei Soci;
* il Presidente;
* i due Vice Presidenti; (uno per categoria);
* il Consiglio Direttivo;
* il Collegio dei Sindaci;
* il collegio dei Probiviri;
* la Giunta esecutiva.

Art. 24 - Elezioni
Sono eletti a suffragio universale i Soci ordinari di ciascun Compartimento ogni 5 (cinque) anni e con le modalità previste dal Regolamento:

* il Presidente;
* i due Vice Presidenti;
* i Membri del Consiglio Direttivo o Consiglieri;
* il Collegio dei Sindaci.

Art. 25 - Assemblea Generale
L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente Compartimentale almeno una volta all'anno in via ordinaria. All'Assemblea sono sottoposti il bilancio e le relazioni del Presidente e dei Sindaci per l'esame e l'approvazione.

Art. 26 - Presidente
Il Presidente rappresenta il Collegio nell'ambito della sua giurisdizione ed ha la legale rappresentanza dello stesso.

Art. 27 - Vice Presidente
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza e/o impedimento temporaneo.

Art. 28 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nell'ambito del proprio Compartimento:

* nomina il Consigliere addetto alla Segreteria;
* nomina il Consigliere addetto all'amministrazione;
* nomina i Probiviri;
* svolge le attività dirette al raggiungimento degli scopi statutari del Collegio;
* delibera sull'ammissione dei Soci;
* adotta, su proposta dei Probiviri, i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
* delibera sulla costituzione e sullo scioglimento delle Delegazioni e sulla nomina e revoca del delegato responsabile.

Il Consiglio è composto, oltre che dal Presidente e dai due Vice Presidenti dai Consiglieri nel numero determinato dal Regolamento.

Art. 29 - Collegio Sindacale
Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo della gestione. Spetta ai Sindaci:

* esaminare almeno ogni 3 (tre) mesi i libri contabili;
* fare riscontri di cassa;
* rivedere il bilancio consuntivo e preventivo;
* sorvegliare la corretta applicazione delle disposizioni statutarie attinenti l'amministrazione, nonché delle delibere consiliari.

Art. 30 - Composizione
Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 (quattro) membri, due per ciascuna categoria.

Art. 31 - Rappresentanza
I Membri del Collegio dei Sindaci, nelle loro riunioni non possono farsi rappresentare da un altro membro del Collegio stesso.

Art. 32 - Probiviri
I Probiviri sono 4 (quattro) e sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 - Sostituzione rappresentanza
I Probiviri non possono farsi rappresentare. In caso di cessazione della carica, il membro uscente sarà sostituito da un altro nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 34 - Competenza
I Probiviri dovranno operare nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento di applicazione.

Art. 35 - Giunta Esecutiva
La Giunta esecutiva è composta da:

* il Presidente;
* i Vice Presidenti;
* il Consigliere addetto alla Segreteria;
* il consigliere addetto all' Amministrazione;
* il Direttore dell'Organo di stampa ufficiale senza diritto di voto e per il solo Compartimento del Presidente Nazionale.

È Organo operativo del Collegio Compartimentale.

Art. 36 - Riunioni
La Giunta Esecutiva si riunisce in via ordinaria su richiesta del Presidente e sempre prima di ogni convocazione del Consiglio Direttivo del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Generale dei Soci.

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CAPO III - DELLE DELEGAZIONI

Art. 37 - Definizione
La Delegazione è un Organo periferico del Collegio Compartimentale nella cui circoscrizione è ubicata, salvo diversa scelta della stessa, approvata dal Consiglio Nazionale.

Art. 38 - Responsabilità della Delegazione o Delegato
Il Responsabile della Delegazione è nominato dal Consiglio Direttivo del Compartimento da cui dipende. Il Responsabile della Delegazione fa parte di diritto del Consiglio Direttivo del Collegio Compartimentale d'appartenenza.

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CAPO IV - DEL PATRIMONIO DEL COLLEGIO NAZIONALE E DEI COLLEGI COMPARTIMENTALI

Art. 39 - Patrimonio
I beni mobili ed immobili del Collegio Nazionale e dei Collegi Compartimentali non sono divisibili. Nulla possono pretendere i Soci in caso di scioglimento dei Collegi stessi. In caso di scioglimento del Collegio Nazionale e/o dei Collegi Compartimentali, i loro beni saranno devoluti a norma di regolamento.

Art. 40 - Mezzi di finanziamento
Il Collegio si finanzia con le seguenti entrate:

* quote associative ordinarie;
* contributi volontari degli aderenti e di altri;
* eventuali lasciti, donazioni, ecc.;
* contributi per prestazioni e/o consulenze ed altre eventuali sopravvenienze.

Il Collegio può accantonare le eccedenze eventuali per la formazione e l'incremento del patrimonio.

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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono onorifiche salvo quanto stabilito in materia di retribuzioni e compensi dal Regolamento.

Art. 42 – Sostituzioni
Qualora il Presidente compartimentale, o alcuno dei Vice Presidenti compartimentali o dei Consiglieri Compartimentali o dei Sindaci, cessi dalla carica in maniera definitiva, sarà di diritto sostituito come segue:

* il Presidente dal Vice Presidente che ha ricevuto più voti;
* il Vice Presidente con il Consigliere eletto con il maggior numero di voti della stessa categoria;
* il Consigliere dal primo dei non eletti della stessa categoria;
* il Sindaco dal primo dei non eletti della stessa categoria.

Art. 43 - Organo di stampa
Il Collegio Nazionale dispone di un Organo di Stampa ufficiale.
Il Direttore dell'Organo di stampa ufficiale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva del Collegio Compartimentale del Presidente Nazionale.

Art. 44 - Modifiche Statuto
Le modificazioni allo Statuto sono adottate dal Consiglio Nazionale con deliberazione che riporti il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio stesso, salvo quanto previsto all'Art. 2 del Regolamento.

Art. 45 - Denominazione
Il Presente Statuto è denominato STATUTO DEL COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI LUNGO CORSO E DI MACCHINA. Per abbreviazione si scriverà STATUTO DEL COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI L.C. e M..

Art. 46 - Regolamento
Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, detterà le norme di applicazione del presente STATUTO, le cui disposizioni sono vincolanti per i soci e per gli Organi da cui il Collegio stesso è costituito.

Art. 47 - Norme di rinvio
Per quanto non disposto, si applicano le norme sulle Associazioni contenute nel libro 1°, titolo II, Cap. II e Cap. III del Codice Civile.

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI LUNGO CORSO E MACCHINA.

Art. 1
Sono esclusi impegni che vincolano, anche temporaneamente, il Collegio ad organizzazioni non affini, o partiti politici.

Art. 2
Gli scopi del Collegio non possono essere modificati se non mediante referendum dei Soci ordinari. La tutela del prestigio professionale in ogni campo è comprensivo della ricerca di sbocchi professionali in tutta l'estensione delle attività marittime o a queste attinenti, portando inoltre il contributo di competenza con ogni mezzo idoneo e legale in tutte le Sedi opportune sia nazionali che internazionali.

Art. 3
I Collegi Compartimentali preferibilmente hanno Sede nelle città che sono sede di Direzione Marittima.

Art. 4
Per l'ammissione ad "associato", prevista dall'Art. 4 dello Statuto, il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei suoi componenti. L'associato può partecipare all'attività del Collegio senza diritto al voto e all'accesso alle cariche sociali.

Art. 5
Nell'Art. 5 dello Statuto viene affermato l'unitarietà del Collegio Nazionale e la competenza unica sulla vita associativa.

Art. 6
Gli Organi del Collegio Nazionale sono modificabili con la maggioranza richiesta dall'art. 44 dello Statuto.

Art. 7
Il Segretario Nazionale può essere un dipendente o un consulente del Collegio, anche non socio.

Art. 8
In caso d'impedimento contemporaneo del Presidente Nazionale e del Vice Presidente del Compartimento con il maggior numero di iscritti, la presidenza sarà esercitata dal Vice Presidente Nazionale più anziano di carica.

Art. 9
Il numero dei Consiglieri nominati dai consigli direttivi è fissato annualmente in base ai numeri dei soci ordinari che risultano iscritti ai Collegi Compartimentali alla data del 31 dicembre. I nominati devono essere Soci Ordinari. Alle sedute del Consiglio Nazionale, su votazione di questo a maggioranza dei presenti, possono partecipare Soci ordinari in ragione di uno ogni Compartimento; essi saranno ammessi quali uditori e senza diritto di voto. Partecipano inoltre il Segretario Nazionale e il Direttore dell'Organo di stampa ufficiale senza diritto di voto. Il verbale del Consiglio Nazionale viene steso a cura dei rappresentanti di Compartimento del Presidente Nazionale ed inviato in copia ad ogni Compartimento.

Art. 10
Le riunioni del Consiglio Nazionale verranno tenute nelle Sedi di volta in volta designate dal Presidente sentito il parere dei Vice Presidenti. La sede della riunione, per quanto possibile, sarà scelta con criterio di rotazione tra i vari Compartimenti.
Le decisioni raggiunte in seno al Consiglio Nazionale che riguardano gli scopi prioritari del Collegio devono essere pubblicizzate sull'Organo di stampa ufficiale.

Art. 11
I mezzi finanziari occorrenti al funzionamento del Collegio Nazionale saranno forniti dai Collegi Compartimentali mediante versamento di una parte delle quote annuali corrisposte dai Soci.
L'importo di tali quote è stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale.

Art. 12
La Giunta Esecutiva Nazionale su mandato del Consiglio ha le incombenze proprie del governo del Collegio.
Nel periodo intercorrente tra due successive riunioni i Membri della Giunta dovranno coordinare la propria attività tenendosi in stretto contatto.

Art. 13
Ogni Collegio Compartimentale, pur gestendosi in maniera autonoma, ha l'obbligo di fornire al Presidente Nazionale ogni informazione richiesta riferentesi alla gestione stessa
I Collegi Compartimentali, riconosciuti come tali al momento dell'approvazione dello Statuto, possono mantenere il proprio ordinamento. Fino a quando il Collegio Nazionale Capitani L.C. e M. non otterrà il riconoscimento giuridico, Il Collegio di Trieste dei Patentati Capitani di L.C. e D.M. pur facendo parte a tutti gli effetti del Collegio Nazionale, potrà mantenere la propria denominazione, riconosciuta con decreto Prot. 3183/6646 del 10.02.1951 della Prefettura di Trieste.

Art. 14
L'organizzazione e le linee generali dell'amministrazione di ogni Compartimento devono essere sempre approvate dal Consiglio Nazionale.

Art. 15
Poiché sono in fase di studio nuovi titoli professionali per adeguare l'Italia alla normativa internazionale, quando entrerà in vigore la nuova legislazione sui titoli professionali, il Consiglio Nazionale apporterà le modifiche del caso all'Art. 18 dello Statuto.

Art. 16
Coloro che chiedono l'ammissione a Soci ordinari del Collegio devono dimostrarsi in possesso del titolo professionale di cui all'Art. 18 dello Statuto. I Soci onorari devono essere presentati da almeno due Soci ordinari.
I Soci aderenti sono:

* Allievo Capitano L.C. e M.;
* studente nautico delle sezioni coperta, macchina e costruttori;
* laureato in scienze nautiche;
* ufficiali delle Capitanerie di porto;
* consulenti marittimi;
* ingegneri navali;
* costruttori navali;
* operatori portuali e marittimi;
* funzionari dei Ministeri con attinenza alle problematiche marittime;
* professionisti in genere con attività specifica nel campo marittimo.

L'iscrizione dei Soci Aderenti deve essere appoggiata da almeno due soci ordinari ed approvata dal Consiglio Direttivo del Compartimento d'iscrizione a maggioranza dei presenti.

Art. 17
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Collegio Compartimentale d'appartenenza e notificate da questo al Collegio Nazionale.

Art. 18
I Soci vengono iscritti in ordine consecutivo, con i dati anagrafici e gli estremi del titolo professionale. I Soci incaricati di seguire progetti, studi o altre attività attinenti agli scopi del Collegio, devono essere nominati dalle Giunte Esecutive; la retribuzione pattuita a titolo di consulenza deve essere fissata all'atto della nomina. I Soci onorari ed aderenti, hanno tutti i diritti di cui all'Art. 21 dello Statuto.

Art. 19
Le quote sociali devono essere versate nei tempi e nelle misure indicate dal Consiglio Nazionale e pubblicizzate sull'organo di stampa ufficiale.

Art. 20
Gli Organi dei Collegi Compartimentali sono modificabili con deliberazione adottata dai Consigli Direttivi Compartimentali con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti e ratificata dal consiglio Nazionale.

Art. 21
Le attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci sono:

* verifica dei poteri;
* approvazione della relazione morale del Presidente;
* approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Generale dei Soci deve essere indetta entro il primo trimestre dell'esercizio successivo a mezzo pubblicazione sull'Organo di stampa ufficiale,in tempo utile. Potranno essere indette Assemblee straordinarie quando richieste dal Consiglio Nazionale o dai 2/3 (due terzi) dei Soci del Compartimento. Ciascun Socio può essere delegato a rappresentare nell'assemblea un numero massimo di tre Soci. Il Presidente del Collegio Compartimentale è di diritto Presidente dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Straordinarie.

Art. 22
Il Presidente del Collegio Compartimentale presiede il Consiglio Direttivo e ne applica le direttive e le deliberazioni. Può essere sia Capitano di Lungo Corso che di Macchina.

Art. 23
I Vice Presidenti Compartimentali, oltre a coadiuvare il Presidente, devono rivestire incarichi specifici di controllo dell'amministrazione e dell'organizzazione del Compartimento. Inoltre devono essere disponibili per incarichi particolari e per i contatti con i Soci.

Art. 24
I Consiglieri sono di norma 24 (ventiquattro), dodici Capitani L.C. e dodici di M. Per i Collegi Compartimentali con meno di mille Soci Ordinari, i Consiglieri possono essere ridotti della metà.
Oltre che sulle materie specifiche dello Statuto, il Consiglio Direttivo delibera su quelle proposte della Giunta Esecutiva. Le votazioni saranno a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per particolari materie. Ad un Consigliere non potranno essere conferite più di tre deleghe. Nella seduta di insediamento dopo le elezioni, il Consiglio Direttivo deve nominare i Probiviri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre in via ordinaria ed in via straordinaria quando due terzi dei Consiglieri lo richiedono per iscritto al Presidente, motivandone le ragioni.

Art. 25
I Sindaci, subito dopo la nomina, si riuniscono ed eleggono tra di loro il Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci del Collegio Compartimentale al quale appartiene il Presidente Nazionale sono tenuti alla verifica dei libri del Compartimento di appartenenza e del Collegio Nazionale. I Presidenti dei Collegi Sindacali - o un Sindaco da loro delegato - assistono alle riunioni del Collegio Direttivo dei rispettivi Compartimenti d'appartenenza senza facoltà di voto. Se i Sindaci sono impediti ad eseguire le verifiche statutarie, devono darne comunicazione scritta al Presidente Compartimentale ed al Presidente Nazionale che provvederà ad adottare le iniziative del caso.

Art. 26
I Quattro membri del Collegio Sindacale devono essere Soci Ordinari, di cui due L.C. e due Macchina.

Art. 27
Le riunioni del Collegio Sindacale sono valide se sono presenti almeno tre Sindaci.

Art. 28
I Probiviri nella loro prima riunione, dopo nomina, eleggeranno il loro Presidente. I Probiviri restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Art. 29
I Probiviri possono essere anche non Soci ordinari del Collegio purché persone di provata e specchiata probità.

Art. 30
I Probiviri, d'ufficio o a motivata richiesta del Presidente del Compartimento d'appartenenza, promuovono il procedimento disciplinare a carico del Socio incolpato di violazione delle norme di comportamento, di cui all'Art. 22 dello Statuto. I Probiviri, previa contestazione dell'addebito e udite le difese dell'incolpato, emettono decisione di proscioglimento se non ravvisano fondato l'addebito, altrimenti propongono al Consiglio Direttivo la sanzione ritenuta congrua: la radiazione nei casi più gravi, la censura o il richiamo, in quelli di minore gravità. Gli Organi ed i Collegi Compartimentali sono tenuti a soddisfare le richieste legittime d'informazione loro avanzate dai Probiviri ai fini dell'istruttoria.
Contro la decisione del Consiglio Compartimentale è ammesso reclamo ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto. I Probiviri potranno inoltre essere chiamati a dirimere le controversie fra i Soci che ne facciano concorde richiesta mediante istanza scritta al Presidente del Compartimento di appartenenza, che è tenuto a porre all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Direttivo la trasmissione ai Probiviri competenti. I Probiviri potranno essere investiti anche delle controversie tra uno o più Soci ed il Collegio Nazionale o i Collegi Compartimentali. Le riunioni dei Probiviri sono valide con la presenza di almeno tre membri.

Art. 31
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente di categoria diversa dal Presidente. I Consiglieri addetti all'Amministrazione o alla Segreteria possono essere Capitani L.C. o Macchina.

Art. 32
La Giunta Esecutiva agisce nella gestione ordinaria del Collegio Compartimentale e decide l'ammissione all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo degli argomenti di particolare rilevanza, sui quali occorre il voto dello stesso Consiglio. Nelle sedute della Giunta Esecutiva il Presidente pone ai voti gli argomenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Viene steso verbale delle riunioni.

Art. 33
La Delegazione deve attenersi strettamente alle istruzioni che riceve dal Compartimento da cui dipende.

Art. 34
Il Responsabile della Delegazione, o Delegato è nominato dal Consiglio Direttivo del Compartimento d'appartenenza con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri. Il Delegato ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo. Se, a causa della distanza fra la Delegazione e la Sede del Collegio Compartimentale, il Delegato è impedito a partecipare alla seduta del Consiglio, può delegare un Consigliere di sua fiducia. I verbali delle riunioni dei Consigli Direttivi devono essere inviati alle Delegazioni.

Art. 35
In caso di scioglimento di un Collegio Compartimentale gli eventuali beni mobili ed immobili saranno devoluti al Consiglio Nazionale. In caso di scioglimento del Collegio Nazionale Capitani L.C. e Macchina il liquidatore dovrà devolvere i beni mobili e immobili ad Enti per l'Assistenza Marinara.

Art. 36
Le quote associative correnti, le variazioni delle quote, le differenze delle quote tra le varie categorie di Soci ed Associati e l'abbonamento all'Organo di stampa ufficiale sono stabiliti dal Consiglio Nazionale e sempre pubblicati sull'Organo di stampa ufficiale. Il Collegio Compartimentale può, attenendosi alle procedure indicate dallo Statuto ed agli scopi dello stesso, agire nei modi ritenuti più opportuni al fine di procurarsi mezzi di finanziamento.

Art. 37
I Membri del Collegio Nazionale e dei Collegi Compartimentali non possono pretendere remunerazioni per le loro prestazioni statutarie, salvo che queste siano consulenze debitamente approvate ed autorizzate con delibera del Consiglio Nazionale o dei Consigli Compartimentali. La delibera deve specificare in dettaglio l'ammontare degli emolumenti e la causale. Il Consiglio Nazionale e le Giunte Esecutive disporranno di una somma annuale, in via autonoma e discrezionale, per sostenere le spese correnti o straordinarie di cui avessero necessit&agrave. Tali somme saranno annualmente determinate dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Direttivi Compartimentali.

Art. 38
Le elezioni alle cariche dei Collegi Compartimentali devono essere tenute nei modi e nei tempi qui di seguito esposti:

* hanno diritto di voto i Soci Ordinari di cui all'Art. 18 dello Statuto;
* il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Elettorale di sei membri, tre Lungo Corso e tre Macchina tra i quali sarà eletto un Presidente;
* la delibera del Consiglio Direttivo che indice le elezioni deve essere pubblicata sull'Organo di stampa ufficiale. Tale delibera indicherà il termine per la presentazione dei candidati e/o liste di candidati; quello per l'invio delle schede elettorali; la data di chiusura delle urne elettorali;
* i nomi dei candidati, le liste, e i loro programmi devono essere pubblicati, in tempo utile, sull'Organo di stampa ufficiale;
* il Comitato elettorale, usufruendo dei servizi del Collegio Compartimentale, provvederà a tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi, compreso l'invio delle schede elettorali agli aventi diritto;
* nella busta contenente la scheda elettorale devono essere inserite le istruzioni sulle modalità del voto. È vietato inserirvi pubblicazioni tendenti a propagandare candidati, liste e programmi elettorali;
* pur essendo consentita la presentazione di liste, non è ammesso il voto di lista. L'elettore esprime nella scheda la sua scelta tra i candidati alle diverse cariche, anche se appartenenti a liste diverse;
* la scheda elettorale votata dovrà essere inviata al Notaio indicato nelle istruzioni;
* di norma le urne elettorali presso il Notaio saranno tenute aperte per tre mesi;
* le operazioni di scrutinio saranno svolte a cura del Comitato Elettorale che, al termine, stenderà verbale vidimato dal Notaio;
* il Comitato Elettorale proclamerà i Candidati che avranno riportati il maggior numero di suffragi;
* i Candidati eletti dovranno confermare per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento di comunicazione di nomina loro inviata dal Comitato Elettorale, se accettano la nomina;
* il Consiglio Direttivo darà eventuali istruzioni più particolareggiate al Comitato Elettorale a seconda delle realtà dei vari Collegi Compartimentali sempre attenendosi allo spirito ed alla lettera dello Statuto e uniformandosi, per quanto dovesse essere utile, alle norme in uso per le elezioni amministrative e politiche dello Stato Italiano;
* i nominativi degli eletti alle varie cariche sociali saranno pubblicati sull'Organo di stampa ufficiale;
* le elezioni, possibilmente, saranno tenute dai Compartimenti alla stessa data per non incorrere in scadenze continue dei vari Organi Nazionali e Compartimentali;
* gli Organi dei Collegi esercitano le loro funzioni fino ad esito delle elezioni: ma durante il periodo elettorale dovranno limitarsi alla gestione ordinaria e ai provvedimenti urgenti.

Art. 39
Con riferimento all'Art. 42 dello Statuto, in caso di parità di voti tra due Soci, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi Componenti, opererà la scelta.

Art. 40
Il Direttore dell'Organo di stampa ufficiale è nominato dal Consiglio Direttivo del Collegio Compartimentale cui appartiene il Presidente Nazionale, con ratifica del Consiglio Nazionale. Gli emolumenti del Direttore saranno decisi dallo stesso Consiglio direttivo con la scadenza del mandato di questo, decade - di norma - anche il Direttore. Il Presidente Nazionale ha la responsabilità editoriale dell'Organo ufficiale di stampa. Il Direttore può essere affiancato da un Comitato di redazione garante, nominato dal Consiglio Nazionale.

Art. 41
Le controversie sull'interpretazione del presente Regolamento di applicazione dello Statuto saranno decise dal Consiglio Nazionale.

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REGOLAMENTO GENERALE INTERNO DEL "FONDO DI SOLIDARIETA'"
Sezione Collegio Compartimentale - NAPOLI -

Il Collegio Nazionale Patentati Capitani L.C. - D.M. tra i suoi scopi si propone l'assistenza morale, culturale e materiale dei Soci e promuovere lo studio dei problemi riguardanti la categoria della Gente di Mare e dei singoli Soci.
Presso la Sede Compartimentale del Collegio Capitani L.C. - D.M. di Napoli viene istituito, per l'attuazione delle finalità previste dallo Statuto, un Fondo Di Solidarietà da destinare alla assistenza materiale per i Marittimi bisognosi, per gli orfani e le loro famiglie in caso di calamità ed altri particolari eventi.

Art. 1

Alla gestione e conduzione del Fondo sono preposti:
• Il Presidente CLC,
• I Vice Presidenti CL.C. e DM.;
• due membri del Collegio Direttivo ed;
• un Membro del Collegio Sindacale.

I due (2) Membri del Collegio Direttivo e quello del Collegio Sindacale dovranno essere eletti nell'Assemblea ordinaria dei Soci. Risulteranno eletti i Consiglieri ed il Sindaco che avranno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità saranno eletti i più anziani per iscrizione al Collegio.
Se nel corso della gestione del Fondo venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione scegliendo fra i consiglieri della categoria di cui il sostituto era espressione dando la precedenza a coloro che nelle elezioni hanno riportato più voti.

Art. 2

Il Comitato di gestione del Fondo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria del Fondo stabilendo i tempi ed i criteri di ripartizione delle somme da stanziare ai soggetti aventi diritto e potrà compiere altresì atti che ritenga opportuno all'attuazione delle finalità previste dallo Statuto del Collegio.

Art. 3

La durata delle cariche negli Organi del Comitato di gestione è annuale.
I membri che costituiscono il Comitato del Fondo di Solidarietà sono rieleggibili.

Art. 4

Il Comitato di gestione del Fondo si riunisce, su convocazione del Presidente, allorché se ne ravvisi la necessità, per discutere e deliberare in merito alle somme da erogare a favore dei soggetti aventi diritto.
Le somme dovranno essere deliberate a maggioranza da almeno due terzi dei componenti il Comitato di gestione. Tutti i Soci del Collegio Compartimentale di Napoli, venuti a conoscenza di particolari situazioni di bisogno, che si configurano negli scopi previsti dal Fondo, possono segnalare al Comitato di gestione che dovrà vagliare opportunamente i vari elementi e le circostanze in base alle quali potrà essere stabilita l'erogazione di eventuali sussidi.
Potranno essere altresì deliberati dal Comitato degli stanziamenti da erogare come borsa di studio agli studenti meritevoli delle scuole e degli Istituti a carattere marinaro. Inoltre il Comitato potrà promuovere e sovvenzionare iniziative culturali atte a favorire lo sviluppo della professionalità della Gente di Mare (acquisto libri, pubblicazioni varie, apparecchi, strumenti e sussidi vari).

Art. 5

Per tutte le somme stanziate ed erogate a favore dei soggetti aventi diritto dovrà essere acclusa regolare documentazione quietanzata dai benefattori.

Art 6

Il Patrimonio del Fondo di Solidarietà è costituito:
a) dall'eventuale saldo attivo che risulterà annualmente dal bilancio del Collegio
Comp.le di Napoli;
b) dai contributi che saranno erogati dallo Stato e da altri Enti e da donazioni fatte
da privati;
c) dagli interessi attivi maturati sul patrimonio del Fondo stesso.

Art. 7

Il Presidente ed uno dei Vice Presidenti del Comitato di gestione sono tenuti a depositare la propria firma presso l'agenzia di credito in cui verrà istituto il conto intestato al Fondo di Solidarietà.
Tutti i movimenti di cassa del Fondo dovranno essere fatti solo ed unicamente in esecuzione delle deliberazioni prese a maggioranza dal Comitato e non su iniziativa del singolo membro del Comitato.
Al Presidente è attribuito il compito di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione e l'attuazione delle delibere prese dai membri del Comitato, di accettare che si operi in conformità degli interessi previsti dallo Statuto.
Il Presidente è il diretto responsabile del patrimonio del Fondo; in caso di sua assenza o di un suo impedimento le sue funzioni saranno esercitate da uno dei Vice Presidenti.

Art. 8

Il Presidente è preposto alla tenuta degli atti amministrativi e contabili e della redazione e presentazione del rendiconto annuale del Fondo. Tale rendiconto dovrà essere presentato per l'approvazione dell'assemblea ordinaria del Collegio Comp.le di Napoli.

Art. 9

Il Collegio Sindacale del Collegio Comp.le di Napoli ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo della regolarità degli adempimenti amministrativi svolti dal Comitato di gestione del Fondo.

Art. 10

L'efficienza del presente Regolamento è subordinata all'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea ordinaria dei Soci del Collegio.
Si approva in sede d'Assemblea.

Napoli 25 Aprile 1982

NOTA: Statuto, Regolamento d'applicazione e Regolamento per il Fondo di Solidarietà del Compartimento di Napoli sono stati riveduti, corretti e riscritti, in data 17 Marzo 2002 per essere concordi ed in ordine con lo Statuto ed il Regolamento Ufficiale di entrambi i Compartimenti

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Tel: 081 202102

Wapp: 3420391593

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