Collegio Nazionale Capitani

L’Italia non riconosce i corsi marittimi conseguiti in un altro stato europeo, ma la direttiva 2012/35 UE sancisce l’opposto

Articolo di venerdì 17 maggio 2019



Collegio Capitani

RICONOSCIMENTO CORSI - Se sei un marittimo italiano per veder riconosciuti i corsi conseguiti in un Paese Europeo non italiano devi ripetere il corso nel Belpaese

Tutti conoscono l’iter che i marittimi italiani sono costretti a seguire per il riconoscimento dei corsi di addestramento conseguiti presso i centri di formazione situati in uno degli altri stati appartenenti alla comunità europea: devono ripetere gli stessi corsi in Italia per veder convalidata una formazione già avvenuta.

Il problema è squisitamente burocratico ed è sintetizzabile nel concetto che le autorità italiane competenti in materia non riconoscono la validità di tali corsi solo se a seguirli sono i marittimi italiani.

L’incoerenza e la disparità di trattamento tra i marittimi europei è evidente. Si è creata la situazione assurda per la quale marittimi europei (non italiani) in possesso di certificati di addestramento conseguiti presso uno qualsiasi degli stati appartenenti all’Unione Europea, sono autorizzati a lavorare e ad essere imbarcati sulle navi di bandiera italiana mentre i marittimi italiani in possesso dello stesso identico certificato, per godere degli stessi diritti dei colleghi europei, sono costretti a ripetere lo stesso corso in Italia (collezionando di fatto un doppione del certificato e della formazione conseguita precedentemente in Europa).

La legge non è manchevole sull’argomento, nello specifico il comma 1 dell’art.19 del decreto legislativo 12 Maggio 2015 n°71 (Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell’Unione europea), che attua la direttiva 2012/35 UE, prevede il riconoscimento dei certificati di addestramento e di competenza, come di seguito descritto:

I certificati di competenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati ai sensi delle regola V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell’Unione europea a cittadini di Stati membri dell’Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 3 del presente decreto, competenti per materia ( Mit , Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione , MISE e dalle Autorità consolari) . Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente è subordinato esclusivamente alla verifica di conformità dei certificati stessi alla Convenzione STCW.

I marittimi italiani possono recarsi alla Capitaneria di appartenenza sfruttando il decreto legislativo su riportato e chiedere spiegazioni sulla disparità di trattamento.

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