Collegio Nazionale Capitani

Le tutele per malattia riconosciute ai lavoratori marittimi

Articolo di giovedì 28 aprile 2016



Collegio Capitani

I lavoratori del settore marittimo beneficiano di una specifica disciplina, spesso più vantaggiosa rispetto a quella prevista per gli altri lavoratori, relativamente all'ammontare e alla durata dell'indennità concessa in caso di malattia.

In caso di inabilità temporanea assoluta possono infatti usufruire dell'indennità per una durata pari al massimo di un anno dalla data dello sbarco (anziché 180 giorni) e percependo una prestazione pari al 75% della retribuzione percepita negli ultimi trenta giorni (mentre l'indennità prevista per la generalità dei lavoratori varia fra il 50% e il 66,66% della retribuzione giornaliera). Possono beneficiare inoltre di speciali prestazioni, riservate unicamente ai lavoratori del settore marittimo, in caso di inidoneità all'imbarco conseguente a malattia.

I lavoratori marittimi fruiscono delle indennità di malattia mediamente per durate circa sei volte più lunghe degli altri lavoratori. Percepiscono mediamente indennità di importo superiore rispetto a quelle percepite dai lavoratori non appartenenti al settore (mediamente 105 euro al giorno contro i 40 euro al giorno dei lavoratori non marittimi).

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